Si rinnova anche quest'anno uno degli appuntamenti più suggestivi e sentiti dalla devozione popolare settempedana. Domenica 16 agosto la comunità si ritroverà alle prime luci dell'alba per il consueto pellegrinaggio a Santa Sperandia, un cammino tra fede, natura e tradizione. Il percorso e gli orari del cammino Il programma prevede il ritrovo dei fedeli alle ore 5:45 presso la chiesetta di Sant’Apollinare a Monte, con partenza fissata per le ore 6:00. L'itinerario si snoderà lungo le strade comunali attraversando le località di Straccialena e Montacuto, per poi fare tappa alla Roccaccia, alle suggestive Grotte di Santa Sperandia e in località Civitella. Il cammino, scandito da brevi soste, si concluderà alle ore 8:00 alla Croce del Monte Acuto, dove Don Noè e Padre Luciano Genga celebreranno la Santa Messa conclusiva. Consigli utili per i partecipanti e modifiche al traffico Trattandosi di un tragitto che presenta una difficoltà medio-alta, gli organizzatori racc...
Il Gruppo 50 bis, ovvero il coordinamento dei dipendenti pubblici assunti
nei Comuni e negli Uffici Speciali per la Ricostruzione a seguito del Sisma del
Centro Italia 2016, ha presentato all’attenzione delle Istituzioni competenti
(tra cui il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il
Sottosegretario Vito Crimi, ndr) una nota relativa alle problematiche poste
dall'applicazione dell'art. 22 del cd. Sblocca Cantieri.
Nella nota si vuole far emergere la situazione in cui versano gli oltre
700 neoassunti ex art. 50 bis D.L. 189/2016 che, in attuazione della recente L.
55/2019, potrebbero diventare presto oltre 900: "Ci siamo costituiti in un
coordinamento informale il 3 aprile 2019 a Tolentino (Macerata) al fine di
tutelare la nostra dignità professionale e superare, insieme alle Istituzioni
competenti, l’attuale condizione di precari della PA a beneficio, non solo dei
lavoratori stessi e delle loro famiglie, ma soprattutto delle stesse comunità
locali (già duramente colpite dai drammatici eventi del 2016) delle quali
queste famiglie sono esse stesse espressione".
"Si vuole sottolineare come questi lavoratori siano indubbiamente il
vero motore della ricostruzione post-sisma e su di essi (e sulla loro tutela) è
necessario puntare per realizzarla velocemente e nel miglior modo possibile.
Con la presente - prosegue la nota - siamo quindi a stabilire un contatto
diretto (senza nulla togliere alla lodevole attività di assistenza e supporto
prestata sino ad oggi dalle organizzazioni sindacali) con le Istituzioni, gli
enti e gli uffici chiamati ad effettuare scelte e decisioni politiche e
tecnico-giuridiche, le quali avranno inevitabilmente un effetto diretto e
immediato sulle nostre posizioni lavorative e, indirettamente, nelle nostre
vite e comunità locali".
"Siamo certi, infatti, che la possibilità di partecipare ai tavoli
di confronto, insieme agli altri stakeholders coinvolti nel difficile processo
della ricostruzione, renderebbe tale processo più veloce ed efficace proprio
perché saremo noi stessi chiamati ad applicare le norme e le procedure frutto
di quei confronti. Nella speranza di essere coinvolti in futuro in tali
processi decisionali, poniamo subito alla Vostra attenzione alcune perplessità
relativamente all’approvazione della recente legge 55/2019 (legge di
conversione del D.L. 32/19 cd. Sblocca Cantieri). L’art. 22, comma 2, lett. a)
del D.L. 32/2019 (così come convertito con modificazioni con L. 55/2019)
prevede la modifica del comma 2 dell’art. 50 bis del D.L. 189/2016 con
l’integrazione delle parole “anche stipulando contratti a tempo parziale previa
dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto
previsto dall’art. 53 .lgs. 165/2001, di non iscrizione o avvenuta sospensione
dall’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del presente
decreto”.
"La richiesta di sospensione e/o cancellazione dalla cd. white list
dei professionisti, non presente nel testo del Decreto 32 pubblicato ad aprile,
oltre ad essere ingiusta e discriminatoria, comporta anche effetti opposti a
quelli che, si presume, vorrebbe realizzare nelle intenzioni del Legislatore:
quella di evitare l’ipotesi di un conflitto di interesse tra il professionista
impiegato part-time negli enti locali ex art. 50 bis e gli incarichi assunti
privatamente e connessi alla ricostruzione".
Nella nota vengono presentati i seguenti rilievi critici:
1) Sovrapposizione e antinomia con l’art. 53 T.U.P.I.
L’art. 53 del T.U.P.I., fra l’altro richiamato dalla stessa norma sub
iudice, già disciplina perfettamente le ipotesi di incompatibilità ai commi
7-13, prevedendo che tale disciplina non si applica (comma 6) ai lavoratori con
contratto part-time fino al 50%, i quali pertanto non necessitano neanche di
autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza per svolgere incarichi
esterni. I professionisti con orario part-time oltre il 50%, invece, possono
svolgere incarichi dietro autorizzazione dell’ente di appartenenza, la quale
autorizzazione contiene in sé l’accertamento circa l’insussistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. L’art. 22, comma 2 lett.
a), si sovrappone quindi all’art. 53 TUPI e comporta una (ingiusta) presunzione
assoluta di conflitto di interesse il cui accertamento è avvenuto “per legge”
sottraendolo alla valutazione del caso concreto da parte del singolo ente di
appartenenza del professionista, derogando a quanto già previsto dal Testo
unico sul pubblico impiego.
2) Violazione dell’art. 3 Costituzione: disparità di trattamento con
altri professionisti dipendenti PA
L’art. 22, comma 2, lett. a) comporta una evidente e ingiusta disparità
di trattamento tra: a) professionisti dipendenti part – time presso enti locali,
assunti a tempo determinato ex art. 50 bis (causa sisma) i quali, con questa
norma, non possono più avere incarichi esterni relativi al sisma; b)
professionisti dipendenti part – time presso enti locali, assunti a tempo
determinato o indeterminato per altre cause/necessità dell’ente di appartenenza
(non sisma), i quali possono invece continuare ad assumere incarichi esterni
relativi al sisma in quanto la norma si riferisce solo agli assunti nella PA ex
art. 50bis;
3) Violazione degli obblighi deontologici verso i clienti e la stessa
Pubblica Amministrazione – illegittima retroattività della norma
La norma, obbligando i professionisti a cancellarsi/autosospendersi
dall’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 D.L. 189/2016, rende
impossibile portare a termine gli incarichi assunti nei confronti sia di
privati che di altre pubbliche amministrazioni. Ciò comporta automaticamente la
violazione degli obblighi professionali e deontologici e, paradossalmente, il
rischio per i professionisti di essere deferiti ai rispettivi consigli
disciplinari. La norma, pertanto, non dovrebbe avere effetti retroattivi ma
applicarsi solo nei seguenti casi: professionisti che verranno assunti nella PA
dopo l’entrata in vigore della norma; professionisti, già dipendenti di enti
locali ex art. 50 bis al momento in cui la norma è entrata in vigore, ma che
non avevano ancora assunto incarichi esterni relativi alla ricostruzione. E’
necessario pertanto un provvedimento d’urgenza che dia l’esatta interpretazione
della norma relativamente alla direzione temporale di applicazione, in
esecuzione del principio tempus regit actum.
4) Effetti paradossi della norma: concentrazione di incarichi e
rallentamento del processo di ricostruzione
L’impossibilità per i professionisti dipendenti part-time degli enti
locali ex art. 50 bis, ad assumere e/o a proseguire incarichi esterni relativi
al sisma comporterà inevitabilmente il rallentamento di quei cantieri dove tali
professionisti risultano incaricati, dovuto alla necessità di individuare nuovi
tecnici cui affidare l’incarico. Inoltre vi sarà un’ulteriore concentrazione di
incarichi per i professionisti non sisma, rallentando l’esecuzione delle
attività di ricostruzione in generale. Si chiede pertanto alle Istituzioni
competenti l’adozione urgente di provvedimenti rivolti alla rimozione delle
problematiche sopra evidenziate a tutela dei lavoratori part-time assunti ex
art. 50 bis.

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