Ultima settimana di campagna elettorale a Tolentino e su facebook ci sono molti spunti di riflessione importanti, iniziando proprio dalla festa della Repubblica, in cui alcuni presenti hanno evidenziato il fatto che durante la celebrazione eucaristica è stata concessa la parola alla vice sindaco Silvia Luconi, evidenziando che “non è indispensabile parlare a margine di una funzione religiosa, non è indispensabile parlare all’avvio di un giro in auto e moto. Lì può esserci qualcun altro” rappresentante che non sia candidato.
Un dibattito
tra chi sosteneva che tale presenza era indispensabile (‘ad eccezione di quelle
effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento
delle proprie funzioni’) e chi non la riteneva indispensabile (‘E’ una grave
violazione della par condicio e una, l'ennesima, caduta di stile’).
L’indignazione
è nata per motivo per cui alcuni presenti hanno ravvisato che ‘il discorso di
10 minuti a margine della funzione religiosa’ fosse pieno di ‘propaganda e
campagna elettorale'.
Un altro
argomento che sta infiammando la campagna elettorale locale è la dislocazione
delle scuole in zona Pace, in cui una cittadina posta anche una domanda interessante
ai candidati a carica da sindaco: ‘Farete chiudere la sala scommesse davanti al
Campus?’
Il dibattito è
interessante, perché il Ministero dell’Interno, con una circolare del 19 marzo 2018del
Dipartimento di Pubblica Sicurezza, avente come oggetto il rilascio delle
licenze per l’esercizio di sale
scommesse e di alti giochi leciti (ex art.88 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza), fa chiarezza sulle competenze delle Questure in tema di
rispetto delle distanze dai cosiddetti ‘luoghi sensibili’ (scuole, ospedali,
luoghi di culto, case di riposo etc.).
Nella
circolare è specificato che la Questura in sede di rilascio delle suddette
licenze “debba tener conto anche della disciplina regionale e locale in tema di
distanze minime da luoghi qualificati come sensibili”.
Dal punto di
vista operativo, la Questura provvederà alla verifica delle dichiarazioni
rilasciate dal privato che aspira alla licenza, chiedendo al Comune nel cui
territorio è ubicata la sala da gioco “di procedere al controllo della
dichiarazione dell’istante, esprimendosi in merito al rispetto delle distanze
minime eventualmente prescritte dalla normativa regionale e/o locale”.
In caso di
mancato rispetto delle distanze, riscontrato dall’ente locale, il Questore
“sarà tenuto al rigetto dell’istanza di autorizzazione”. In mancanza invece di
un riscontro da parte del Comune, la Questura “provvederà a concedere il titolo
di polizia”, accertata la presenza degli altri requisiti.
Le diverse
Leggi regionali che dispongono misure per la prevenzione, per il trattamento e
per il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo vietano l’installazione di
apparecchi per il gioco lecito e l’attività di raccolta di scommesse entro una
certa distanza dai ‘luoghi sensibili’. Di solito la distanza si aggira intorno
ai 500 metri.
Si deve
trattare, a ben vedere, di luoghi di aggregazione frequentati, se non
esclusivamente, almeno prevalentemente, dalle fasce deboli ed influenzabili
della popolazione (giovani, anziani e persone svantaggiate o malate, tutti
potenzialmente non in grado, per immaturità, solitudine condizioni personali e/o
sociali in genere, di gestire prudentemente e con temperanza l’accesso a tale
forma di intrattenimento).
Per quanto
riguarda la regione Marche l’art. 5, comma 2 della legge regionale 3/2017
stabilisce che: “è vietata l’installazione di apparecchi e congegni per il
gioco in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri, nei comuni con
popolazione superiore ai cinquemila abitanti, di trecento metri, in quelli
inferiori ai cinquemila abitanti”.

Commenti
Posta un commento