Fino al 19 ottobre 2022 i soggetti in possesso dei
requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi
per il sostegno alle locazioni residenziali private – anno 2022 -, secondo
quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.
Requisiti per l’ammissione al bando:
Possono presentare domanda di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
A)
contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà
pubblica o privata esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina
E.R.P.;
B)
canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a €
500,00;
C)
alloggio di civile abitazione iscritto al N. C .E. U., che non sia classificato
nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9
(castelli);
D) cittadinanza italiana o comunitaria. Anche il cittadino di uno stato non aderente all’Unione Europea può presentare domanda, purché titolare di permesso di soggiorno o della carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 25/7/1998, n. 286 e successive modificazioni, incorso di validità. In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il Comune prima dell’erogazione del contributo provvederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura.
E) Ai sensi della legge 112 del 06.08.2008 – art. 11 comma 13 gli immigrati, per beneficiare dei contributi, devono possedere il certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione.
F)
residenza anagrafica nel Comune di Tolentino e nell’alloggio per il quale si
richiede il contributo;
G)
mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare
anagrafico e/o di altri residenti nel medesimo alloggio, del diritto di
proprietà, comproprietà,
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio, situato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 2°, della Legge Regionale 36/2005;
H ) Secondo i criteri approvati con la DGR n. 1288/2009, hanno titolo a richiedere il contributo i cittadini a basso reddito, che sono stati divisi in due fasce economiche riguardanti il nucleo familiare di appartenenza del richiedente:
Fascia A) nucleo familiare il cui valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non sia superiore all’importo annuo di un assegno sociale INPS e per il quale, rispetto al valore ISEE, l’incidenza del canone va ridotta fino al 30% per un massimo di contributo pari ad 1/2 dell’importo annuo dell’assegno sociale;
Fascia B) nucleo familiare il cui valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non sia superiore all’importo annuo di due assegni sociali INPS e per il quale, rispetto al valore ISEE, l’incidenza del canone va ridotta fino al 40% per un massimo di contributo pari ad 1/4 dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Per l’annualità 2022, secondo i criteri approvati con la DGR n. 1019/2016, hanno titolo a richiedere il contributo i cittadini a basso reddito, per il cui nucleo familiare di appartenenza il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non sia superiore all’importo annuo di un assegno sociale INPS (pari a € 6.085,43 nel 2022) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l’incidenza del canone va ridotta fino al 50% per un massimo di contributo pari ad 1/5 dell’importo annuo dell’assegno sociale.
DETERMINAZIONE
DELL’ENTITA’ DEI CONTRIBUTI
Il
contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
la cui entità verrà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità
effettivamente pagate ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse
disponibili. Il contributo è calcolato sulla base dell’incidenza del canone
annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE.
Il contributo sarà erogato ai beneficiari seguendo la graduatoria prevista dall’art. 1, comma 1, del D.M.LL.PP. 7 giugno 1999. Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme complessivamente disponibili.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Verranno
predisposte due graduatorie, una per la fascia A e una per la fascia B in base
alla maggiore incidenza del canone annuo sull’ISEE.
La
collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto
all’erogazione dell’importo riconosciuto restando l’effettiva liquidazione
subordinata alla reale disponibilità delle risorse.
Il
canone di locazione massimo riconoscibile ai fini del contributo è fissato in €
500,00 mensili, al netto degli oneri accessori.
Il
contributo economico non può in ogni caso essere superiore all’ammontare del
canone di locazione.
I
richiedenti devono presentare al Comune, ove richiesto, eventuale ulteriore
documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo.
Se
il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda trasferisce la
propria residenza in altro Comune, può essere erogata solo la quota di
contributo spettante
in
relazione ai mesi di residenza nell’alloggio cui si riferisce la domanda; deve
altresì comunicare al Comune tutte le variazioni che dovessero intervenire
durante l’anno:
riduzione
del canone di locazione, acquisto di un immobile ecc.
In
caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato alla persona che
succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel
rapporto di locazione,
il
Comune provvede a ricalcolare l’incidenza del canone in base al numero dei mesi
di locazione fino all’avvenuto decesso ed eroga il contributo, così ricalcolato
agli eredi.
NON CUMULABILITA’ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI
Nella
domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o
se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per
l’autonoma sistemazione di cui all’art.7 dell’Ordinanza Ministro Interni n.
2688 del 26 Settembre 1997 (terremoto del 1997).
Il
richiedente precisa:
–
l’importo richiesto o già percepito;
–
la normativa in base alla quale è stata presentata domanda.
Al
ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile è pari
alla differenza tra l’ammontare dell’importo concedibile, ai sensi del presente
Bando e lasomma già percepita dal richiedente ad altro titolo.
Restano
salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti dalle vigenti normative in
materia.
VERIFICHE
Le
dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche
e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.
Le
dichiarazioni false vengono perseguite ai sensi di Legge e comportano
conseguentemente la perdita del beneficio.
In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune ha facoltà di richiedere all’interessato apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 o di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La
domanda di contributo è redatta utilizzando esclusivamente gli appositi
modelli, reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali o sul sito del Comune –
tel. 0733/901323.
La
domanda può essere presentata a mano all’Ufficio Servizi Sociali, per
raccomandara A/R o via pec al seguente indirizzo:
comune.tolentino.mc@legalmail.it firmata e completa di tutti i documenti
richiesti.
La
domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo.
Qualora
presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel
medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto
residente nell’appartamento ha presentato richiesta di contributo.
Unitamente
alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente
documentazione:
ricevute
di affitto pagate fino alla data dell’emanazione del Bando;
-
per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea, carta/permesso di
soggiorno del richiedente;
-
dichiarazione sostitutiva unica e attestazione valore ISEE per l’anno 2021
rilasciata dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF);
-
contratto di locazione regolarmente registrato;
-
eventuale sentenza di separazione legale, ove già non in possesso dal
competente Servizio;
-
carta d’identità.
Il Comune procederà con successivo atto alla definizione delle graduatorie di cui trattasi, stabilendo altresì gli importi massimi concedibili ai singoli richiedenti.
Nel
caso in cui il pagamento dei canoni di locazione fosse stato effettuato in
contanti (quindi senza
tracciabilità
contabile) occorre allegare l’autodichiarazione del proprietario dell’immobile
(con relativo documento di identità) che attesti l’effettiva riscossione dei
canoni di affitto.

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