A Tolentino bando per la graduatoria per aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziali pubblica
II presente Bando Pubblico è rivolto a
coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, necessitino di un
alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un
canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti.
Per nucleo familiare si intende quello
composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dall’unito/a
civilmente e dal convivente di fatto (ex legge n. 76/2016), dai soggetti con i
quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva
l’ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente
separato, intenda costituire nucleo familiare autonomo.
In conformità di quanto previsto dalla
legge ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti
disposizioni: i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di
separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione
(se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1°
settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito
verbale della polizia locale);
i componenti già facenti parte di un
nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come
definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a
seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella
medesima abitazione;
il figlio maggiorenne non convivente con
i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è
di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini
IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
Non fanno parte del nucleo familiare le
persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione
anagrafica, che dimostri la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due
anni antecedenti la scadenza del presente bando. Tale limite temporale non è
richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da
adozione e tutela.
Per conseguire l’assegnazione di un
alloggio di ERP sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti: essere
cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione europea ovvero
cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione europea, titolari di permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di
soggiorno di durata biennale;
avere la residenza o prestare attività
lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi
ovvero essere cittadini italiani residenti all’estero che intendono rientrare
in Italia, iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) -
istituita con L. 27.10.1988 n. 470 – di un Comune della regione. In tale ultima
ipotesi, ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) il
richiedente presenta l’ISEE simulato utilizzando la procedura informatica
disponibile sul sito dell’INPS. Nell’ipotesi in cui il numero delle domande di
assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi
disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre
il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni, previa autorizzazione
regionale;
avere la residenza o prestare attività
lavorativa nel Comune di Tolentino; non essere titolari di una quota superiore
al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di
godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo
familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti
ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità
collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili.
Nell’ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano
titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede
alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del
possesso di tale requisito,
non si considera il diritto di proprietà
o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito
di provvedimento dell’autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge
separato o all’ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto
richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione
della domanda sia trascorso almeno un anno dall’adozione del provvedimento
dell’autorità giudiziaria di assegnazione dell’abitazione coniugale. Non si
considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su
una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di
fallimento.
Si considera abitazione adeguata alle
esigenze del proprio nucleo familiare (come specificato nella domanda), quella
avente una superficie utile calpestabile non inferiore ai seguenti valori:
• mq. 30 per un nucleo familiare
composto da 1 persona; • mq. 45 per un nucleo familiare composto da 2 persone; •
mq. 54 per un nucleo familiare composto da 3 persone; • mq. 63 per un nucleo
familiare composto da 4 persone; • mq. 80 per un nucleo familiare composto da 5
persone; • mq. 90 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone; avere un
reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla
normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite
determinato dalla Giunta regionale pari, attualmente, ad € 13.617,00.
Tale limite è aumentato del 20 per cento
per le famiglie monopersonali. Ai fini della verifica di tale requisito, i
cittadini di Stati non appartenenti all’UE, con esclusione di coloro in
possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del
D.Lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto
del comma 4
dell’art.3 DPR 445/2000 e dell’art.2 del
DPR 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui
hanno la residenza fiscale. Tale disposizione non si applica nei confronti dei
cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano
diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari
dichiarino l’impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine
o di provenienza;
non aver avuto precedenti assegnazioni
in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con
contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma
concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più
utilizzabile o sia perito senza aver
dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
non aver riportato negli ultimi dieci
anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in
giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444
del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la
legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;
tale requisito non si applica nell’ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui
agli artt. 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli
alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto
all’integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi
derivanti dai reati sopracitati.
I requisiti devono essere posseduti dal
richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma,
1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della
presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell’assegnazione e
successivamente nel corso della locazione.
Non possono partecipare alle procedure
di assegnazione di alloggi ERP per i cinque anni successivi alla data di
accertamento dell’occupazione abusiva i soggetti che occupano abusivamente
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto
stabilito dall’art. 5 del decreto-legge 28/03/2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
La
domanda di partecipazione deve essere redatta in bollo da € 16,00 utilizzando
esclusivamente gli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio del Patrimonio
del Comune di Tolentino sito in Piazzale Europa, 3 (tel. 0733/901270-901275) e
scaricabili dal sito internet al seguente indirizzo:
https://www.comune.tolentino.mc.it/
La domanda assume forma e contenuto di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, pertanto, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
il richiedente dichiarerà, sotto la propria responsabilità, la veridicità del
possesso di tutti i requisiti previsti e delle eventuali condizioni che danno
diritto a un punteggio o priorità in graduatoria, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e dal fatto che la
loro presenza comporta l’esclusione dai benefici di cui al presente Bando.
Alla domanda devono essere allegati i
seguenti documenti: attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) relativa all’anno di riferimento in corso di validità e
relativa dichiarazione (DSU) riferita a tutti i componenti del nucleo familiare;
dichiarazione sostitutiva delle modalità di sostentamento del nucleo familiare
in caso di indicatore ISEE pari a zero;
copia del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno di durata biennale; documento
di riconoscimento qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga di fronte
a pubblico ufficiale; nel caso di concorrenti non residenti e lavoratori
dipendenti, dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti che il
richiedente, al momento della domanda, è occupato nella sede o unità locale di Tolentino.
Qualora venga richiesta l’assegnazione
di specifici punteggi, alla domanda devono essere altresì allegati i documenti
di seguito elencati: certificazione di presenza di uno o più portatori di
handicap riportante il grado di invalidità, ovvero copia della richiesta di
accertamento presentata agli Organi competenti; attestazione antigienicità
alloggio rilasciata da Enti Pubblici competenti, ovvero copia della richiesta
di accertamento presentata agli uffici competenti; copia provvedimento
esecutivo di rilascio dell’immobile (sfratto, verbale esecutivo di
conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, sentenza di separazione).
Le condizioni che danno titolo al
punteggio devono sussistere al momento della presentazione della domanda. Le condizioni oggettive di
alloggio improprio, inadeguato e inaccessibile, se richiesti i relativi punteggi, verranno accertate d’ufficio dal
Comune.
Le condizioni di punteggio connesse: all’ampliamento
naturale del nucleo familiare derivante da nascita o adozione; alle fattispecie
del rilascio forzoso dell'alloggio; che siano sopravvenute successivamente alla
presentazione della domanda, possono essere fatte valere dall'aspirante
assegnatario in sede di osservazioni alla graduatoria provvisoria (art. 15 del
regolamento).
Non verranno comunque attribuiti
punteggi relativi a situazioni che potevano essere documentate all'atto della
domanda. La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune di Tolentino entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando e cioè entro il 14/04/2023.
La domanda può essere presentata secondo
le seguenti modalità: consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo, che, a
richiesta, ne rilascia attestazione di ricevuta, durante l’orario di apertura
al pubblico; spedita con raccomandata A/R; in tal caso per la verifica del
termine di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione; spedita
tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) intestata al richiedente,
all’indirizzo
comune.tolentino.mc@legalmail.it; in tal caso la validità della
trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla
ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica, ai sensi
dell’art. 6 del DPR n. 68/2005.
La graduatoria degli aspiranti
assegnatari è formata mediante l’attribuzione dei punteggi contenuti all’art.
12 del vigente Regolamento comunale, approvato con Delibera di C.C. n. 95 del
29.11.2022, in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del nucleo
familiare richiedente.
II Comune, in fase d’istruttoria delle
domande, e l’apposita Commissione, in fase di formazione della graduatoria,
possono svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno
determinato il punteggio. Il Comune, in ogni caso, prima dell’assegnazione
accerta la permanenza dei requisiti richiesti in capo all’aspirante
assegnatario ed al suo nucleo familiare.
La graduatoria provvisoria viene
pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Tolentino ed inserita nel
sito web del Comune per quindici giorni consecutivi, periodo in cui
l’interessato può presentare opposizione alla Commissione preposta alla formazione
della graduatoria, che decide nei successivi 30 giorni. Delle risultanze della
graduatoria provvisoria è data comunicazione a ciascun aspirante tramite
lettera raccomandata con l’indicazione analitica del punteggio conseguito e
dell’eventuale documentazione mancante. Analogamente si procede per i
concorrenti esclusi.
Esaminate le osservazioni e le
controdeduzioni, acquisita l’eventuale nuova documentazione attestante il
ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria
definitiva per l’assegnazione degli alloggi E.R.P.
La graduatoria definitiva viene
pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per almeno quindici giorni ed
inserita nel sito web dello stesso. Delle risultanze della graduatoria
definitiva viene altresì data comunicazione scritta, con lettera raccomandata,
a ciascun richiedente, con l’indicazione analitica del punteggio attribuito e
dei modi e termini per l’impugnazione. La nuova graduatoria avrà validità per
due anni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, oltre i quali decadrà automaticamente.
Gli alloggi che di volta in volta si
rendono disponibili, saranno assegnati dal Comune secondo l’ordine della
graduatoria, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e
della consistenza del nucleo familiare dell’assegnatario. Per quanto non
previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di
Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella Legge
Regionale 16/12/2005 n. 36, così come modificata dalla L.R. 27/12/2006 n. 22 e
successive modifiche ed integrazioni e nel vigente Regolamento comunale
approvato con Delibera di C.C. n. 95 del 29.11.2022. Il Comune si riserva la
facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente Bando.
Il presente Bando viene pubblicato
all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale alla pagina www.comune.tolentino.mc.it

Commenti
Posta un commento